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Stabilizzazione precari Covid: valido il servizio prestato dal personale reclutato con avviso della Protezione Civile

Dopo il Tar Lazio, anche il Consiglio di Stato con ordinanza del 28 marzo ha confermato la validità del servizio prestato presso l’Asp Catania dai precari reclutati tramite Avviso del Dipartimento della Protezione Civile.

In particolare, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania aveva escluso un gruppo di precari dalla procedura di stabilizzazione indetta ai sensi della legge 234/2021, sostenendo che non fosse utile ad integrare il requisito richiesto di 18 mesi di servizio presso la medesima Azienda, quello prestato dai precari reclutati tramite avviso del Dipartimento della Protezione civile del 2020.

Con ordinanza n. 709 del 2020 il Dipartimento della Protezione civile aveva infatti redatto appositi elenchi su base regionale, dai quali le Regioni e le Province autonome potevano attingere soggetti cui conferire incarichi al fine di assicurare l’operatività del sistema di “contact tracing” dei casi di Covid-19.

A parere dell’Azienda sanitaria, considerato che l’ordinanza della Protezione civile precisava che il servizio prestato non era utile ai fini dell’ammissione alle procedure di stabilizzazione indette ai sensi del Decreto “Madia”, lo stesso non poteva ritenersi utile nemmeno per la procedura di stabilizzazione “straordinaria” di cui alla legge 234/2021, prevista per i precari Covid. Accogliendo le nostre tesi, sia il Tar Lazio che il Consiglio di Stato, in sede cautelare, hanno censurato l’operato dell’Azienda sanitaria evidenziando che il servizio prestato dal personale precario reclutato tramite ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile deve ritenersi valido ai fini dell’ammissione alla procedura di stabilizzazione indetta si sensi della legge 234/2021.

immagine di copertina tratta dal sito regione.sicilia.it

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