Vai al contenuto

Osteopati: importante sentenza del Tar Catania

Dopo l’entrata in vigore della legge 3/2018, che ha ricondotto l’osteopatia tra le professioni sanitarie, prevedendo l’istituzione della laurea triennale in osteopatia, il Ministero della Salute aveva diramato alcune linee di indirizzo alle Autorità sanitarie locali, che avevano portato all’inibizione all’esercizio della professione nei confronti di molti professionisti osteopati ed alla denuncia per esercizio abusivo della professione.

Il parere del Ministero della Salute

In particolare, la Direzione generale delle professioni sanitarie del Ministero della Salute aveva evidenziato, che con l’entrata in vigore della legge 3/2018 l’attività professionale dell’osteopata non poteva essere esercitata, a meno che il professionista non fosse già in possesso della laurea in medicina e chirurgia e successiva abilitazione o della laurea abilitante in fisioterapia. 

In sostanza, per il Ministero della Salute a far data dall’entrata in vigore della legge 3/2018 per lo svolgimento della professione di Osteopata sarebbe necessario il possesso della laurea in medicina e chirurgia e successiva abilitazione o della laurea abilitante in fisioterapia.

La diffida alla prosecuzione dell’attività di osteopata

Sulla scorta delle predette indicazioni, molte Aziende sanitarie hanno diffidato parecchi osteopati dal proseguire l’esercizio dell’attività in mancanza della laurea in medicina e relativa abilitazione o della laurea in fisioterapia, denunciando chi ne fosse privo per il reato di esercizio abusivo della professione.

La vicenda processuale

Uno degli osteopati destinatari della diffida, assistito dall’avv. Dino Caudullo del Foro di Catania, ha quindi impugnato innanzi al Tar Catania il provvedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività professionale, censurando l’operato dell’Azienda sanitaria, ed indirettamente le stesse indicazioni del Ministero della Salute, ritenendole illegittime per violazione, tra l’altro, degli articoli 35 comma 1 e 41 Cost..

In sede penale il professionista ha difeso la legittimità del proprio operato con il patrocinio dell’avv. Alfio Grasso del Foro di Catania.

La sentenza del Tar Catania

Con sentenza del 30 agosto 2021, condividendo le tesi difensive del ricorrente, il Tar Catania ha accolto il nostro ricorso annullando la diffida emessa dall’Azienda sanitaria, in quanto ritenuta illegittima.

Secondo i Giudici amministrativi, in particolare, in quanto consistente in una disciplina terapeutica incentrata sulla manipolazione dell’apparato muscoloscheletrico al fine di trattare patologie o disfunzioni ad esso pertinenti, l’osteopatia non può essere assimilata alla professione medica che si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura e nel somministrare i rimedi; ne consegue che per lo svolgimento della pratica osteopatica non è necessario, ad oggi, differentemente da quanto previsto per la pratica medica, un titolo abilitativo.

Di contro, prosegue la sentenza, se è vero che con la legge 11 gennaio 2018 n. 3, la professione dell’osteopatia è stata ricondotta nell’ambito delle professioni sanitarie, tuttavia, condividendo a pieno sul punto la tesi difensiva dell’avv. Dino Caudullo, il Tar ha rilevato che trattasi di una disposizione legislativa che si limita a delegare l’individuazione della disciplina di dettaglio, nonché l’istituzione del nuovo corso universitario di formazione e di corsi integrativi, da un lato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, dall’altro, al Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità.

La legge 3/2018 ha solo portata programmatica

Quella di cui all’art.7 della legge 3/2018 non è quindi una disposizione legislativa immediatamente precettiva, bensì meramente programmatica, come confermato peraltro anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 209/2020).

L’istituzione della figura professionale sanitaria dell’osteopata potrà pertanto ritenersi completata solo a conclusione del primo ciclo dell’istituendo corso di laurea triennale in osteopatia, momento a partire dal quale l’osteopata, per poter esercitare la professione, dovrà possedere sia la laurea triennale specifica, che l’iscrizione all’istituendo albo professionale (salve restando le determinazioni dell’Amministrazione in ordine all’equipollenza dei titoli pregressi).

Non è necessario il possesso di alcun titolo specifico

In conclusione, fin quando non verranno istituiti i corsi di laurea triennale in osteopatia ed istituiti i relativi albi professionali, per i Giudici amministrativi nessun titolo specifico potrà essere richiesto per l’esercizio dell’attività di osteopata, che resterà libero e regolato esclusivamente dalla legge 4/2013.

Iscriviti alla newsletter!

Iscriviti per ricevere sempre nuove informazioni nella tua casella di posta.

Manteniamo i tuoi dati privati e non li condividiamo con nessuno.
Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.